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Pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124

La L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto obblighi di pubblicità e trasparenza in capo agli enti non commerciali ed imprese commerciali che percepiscono contributi pubblici, stabilendo specifici adempimenti a carico di ciascuna categoria di soggetti. In particolare, associazioni, Onlus e fondazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni, nonché dalle società controllate dalle stesse, incassati nell’anno precedente.

Il termine per l’adempimento, previsto originariamente entro il 28.02 di ogni anno, è stato fissato al 30.06.
Per le imprese commerciali di cui all’art. 2195 del c.c., tra cui le società cooperative, è previsto che le medesime informazioni siano pubblicate nella nota integrativa del bilancio di esercizio e consolidato. Nel caso di imprese che non redigono la nota integrativa è prevista la pubblicazione entro il 30.06 sui propri siti internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 2020 l’inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione pari al 1% delle somme incassate oltre all’obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, per i quali è già prevista la pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte dei soggetti eroganti, l’obbligo è assolto mediante semplice dichiarazione dell’esistenza dei predetti contributi.

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